A chi è rivolto
- persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione
- condomìni ove risiedono disabili per le spese di adeguamento relative alle parti comuni
- genitori o tutori che hanno a carico persone con disabilità permanente
Sono ammessi a contributo gli edifici costruiti i o integralmente recuperati antecedentemente all'11 agosto 1989.
Il contributo è concesso per l’accessibilità all’immobile o alla singola unità immobiliare, per opere da realizzarsi su
- parti comuni di un edificio
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.
Il contributo può essere erogato per
- una singola opera (ad esempio: rampa di scale; servoscala);
- un insieme di opere funzionalmente connesse dirette a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio l’accesso all’immobile); in tal caso va presentata una sola domanda per l’insieme delle opere.
- Qualora, al contrario, le barriere ostacolino funzioni diverse (ad esempio l’accesso all’immobile e la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all’alloggio) possono essere presentate più domande che saranno valutate tenuto conto del limite di contributo concedibile.